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Dott.Ing. Claudio MASOCH Certificatore Energetico Abilitato Regioni Lombardia -Liguria-Emilia Romagna - Piemonte |
Tel.0258122145 - Fax.028394613 - cell. 3495833960 PEC-claudiogiuseppe.masoch@ingpec.eu CERTIFICATO ENERGETICO EDIFICI |
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Dott.Ing.Claudio MASOCH
Tel. 0258122145 - fax. 028394613 cell. 3495833960 DGR 8745 REGIONE LOMBARDIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI Il DGR 8745 approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia(D.G.R. n. 5018/2007), modificato ed integrato dal D.G.R. n. 5773/2007,recepisce alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2008 ed osservazioni giunte da vari operatori nel corso dell'ultimo anno;le principali novità in sintesi sono le seguenti:ACE - CERTIFICATO ENERGETICO - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Certificato Energetico obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico; - obbligatorio nel recupero di sottotetti a scopo residenziali (indipendentemente dalla estensione); -viene introdotta una classe energetica estiva; -spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 m2; - La nomina del certificatore energetico deve essere comunicata al Comune di competenza entro 30gg dall'inizio dei lavori; - L'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento; TRASFERIMENTI IMMOBILIARI VENDITA e/o AFFITTO Confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica (ACE Certificato Energetico) all'atto di trasferimento a titolo oneroso; - Dovrà essere inserito nell'atto, per dichiarazione resa dall'alienante, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze dell'attestato di certificazione energetica (L'idoneità dell'attestato di certificazione energetica decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d'uso). ACE CERTIFICATO ENERGETICO - EDIFICI ESISTENTI Modulo per Richiesta Preventivo Certificato Energetico Gli edifici esistenti sono soggetti all'obbligo dell'attestato di certificazione energetica secondo la seguente gradualità temporale:a) a decorrere dal 1° Settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. b) a decorrere dal 1° Settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 m2. c) a decorrere dal 1 Settembre 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti. d) a decorrere dal 1° Gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia - Plus, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati. E' fatto obbligo, per l'aggiudicatario del servizio, dotare l'edificio interessato di attestato di certificazione energetica dell'edificio, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale. e) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell?edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale; f) a decorrere dal 1° Luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; g) a decorrere dal 1° Luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. In tali casi l'attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all'originale; g-bis)a decorrere dal 1° Gennaio 2012, Obbligo ACE anche per pubblicità vendita e/o affitto ;Con deliberazione n° IX/2555, in data 24/11/2011 Regione Lombardia ha emanato le modalità di dichiarazione delle prestazioni energertiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione,i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica. h) provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell'ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali, purché le stesse si siano aperte con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 PIANO CASA REGIONE LOMBARDIA Ampliamento edifici esistenti Residenziale +20% edifici uni-bifamiliari (limite massimo di 300 mc). +20% edifici residenziali con volumetria non superiore a 1200 mc. Obbligatoria la certificazione della diminuzione del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento invernale. Demolizione e ricostruzione Residenziale +30%, anche per gli edifici parzialmente residenziali o non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale che vengano sostituiti con nuovi edifici residenziali di pari volumetria, con vincoli particolari riguardo alle altezze e al rapporto di copertura. Ammessi anche gli edifici dei centri storici a destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche. Obbligatoria la certificazione della diminuzione del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento invernale. Non Residenziale +30% per edifici produttivi nelle aree definite dai Comuni a destinazione produttiva secondaria. Riqualificazione Urbana Consentito il recupero degli edifici situati in aree non destinate all?agricoltura o ad attività produttive a fini residenziali e per l'utilizzazione delle volumetrie in seminterrato, sia degli edifici ubicati in aree agricole sia per fini residenziali del proprietario o per attività di servizi o uffici. Prevista la riqualificazione di quartieri Erp con ampliamento fino al 40% per edilizia residenziale con obbligo di requisiti energetici minimi. Certificazioni DIA - Dichiarazione Inizio Attività o Permesso di Costruire Presentazione DIA o Progetti Entro 18 mesi dal 16/10/2009 Oneri Riduzione dei contributi. Vincoli agli interventi Sono esclusi gli edifici: - ubicati in aree soggette a vincolo di inedificabilità - di particolare interesse storico e architettonico - realizzati senza titolo abilitativo o i completamente difformi, anche condonati Sono fatte salve specifiche particolari restrizioni stabilite dai singoli Comuni. PIANO CASA PIEMONTE
Ampliamento edifici esistenti Residenziale +20% (massimo 200 mc) edifici uni-bifamiliari; 1200 mc è la volumetria complessiva massima raggiungibile incluso l'ampliamento. +20% per edifici di Erp Obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche comunali e il miglioramento delle prestazioni energetiche. Esclusa la modifica di destinazione d?uso. Non Residenziale +20% (massimo di 200 mq) per edifici a destinazione artigianale o produttiva Demolizione e ricostruzione Residenziale +25% se si raggiunge il valore 1.5 del Protocollo Itaca. +35% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 2.5 del Protocollo Itaca. Esclusa la modifica di destinazione d?uso. Riqualificazione Urbana +35% per demolizioni e ricostruzioni di edifici, anche produttivi o artigianali, individuati dai Comuni per effettuare interventi di miglioramento architettonico, ambientale, energetico. Certificazioni DIA - Dichiarazione Inizio Attività o Permesso di Costruire
Presentazione DIA o Progetti
Entro il 31/12/2011. Oneri -20% se sono previsti interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
Vincoli agli interventi
Sono esclusi gli edifici: - costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso - situati nei centri storici o di interesse pubblico - situati in zone sismiche Sono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai singoli Comuni. IL NUOVO CONTO ENERGIA ANNO 2011-13 IN SINTESI Dal 2011 le tariffe incentivanti saranno ridotte rispetto a quelle vigenti, con tagli fra il 18 e il 20% nel 2011, e ulteriormente decurtate del 6% all'anno per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013. - Il DM relativo al 2011 riduce a due le tipologie installative: impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e altri impianti fotovoltaici(escludendo la categoria della parziale integrazione); gli impianti sono suddivisi in 6 classi di potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra i 1000 e i 5000 kW; oltre i 5000 kW.- Viene aggiunta la categoria impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovativeche beneficeranno di tariffe incentivanti (secondo 3 intervalli di potenza) più alte rispetto alle altre due tipologie. Queste tariffe saranno decurtate del 2% all?anno (anziché del 6%) nel 2012 e 2013. - La tariffa incentivante è aumentata del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Il premio aggiuntivo per gli impianti in regime di scambio sul posto, realizzati sugli edifici e che riducano di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica dell?edificio (da dimostrare con una certificazione energetica), può raggiungere il 30% della tariffa incentivante. Per gli impianti a concentrazione, le tariffe incentivanti saranno divise in due intervalli di potenza e decurtate del 2% all?anno nel 2012 e 2013. - Il DM fissa a 8.000 MW l'obiettivo nazionale della potenza da installare entro il 2020. Il tetto della potenza incentivabile è di 3.000 MW, a cui si aggiungono 200 MW per gli impianti integrati e 150 MW per gli impianti a concentrazione. Sono confermate le condizioni per la cumulabilità delle tariffe incentivanti e la riduzione dell'Iva; come in precedenza resta il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali richieste per altre agevolazioni. - Maggiori informazioni nell'area downloadDetrazione 55% proroga anno 2011 - La legge di stabilità 2011 -La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2011), pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010 e riportata per estratto limitatamente al comma 48 qui di seguito, proroga a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato. - L. 13/12/10 n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 (estratto). 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Scarica Normativa Regione Lombardia Scarica Normativa Regione Liguria
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